Atto costitutivo della Società Italiana di Flebolinfologia
registrato presso il notaio Eugenio Giuseppe Montanari di Ferrara il 12 novembre 1986
Statuto della Società Italiana di Flebolinfologia
registrato presso il notaio Patrizia Bertusi Nanni di Ferrara il 20 settembre 1991
Statuto della Società Italiana di Flebolinfologia
registrato presso il notaio Maria Grazia Russo di Roma l’8 febbraio 2017
Statuto della Società Italiana di Flebolinfologia
registrato presso il notaio Giovanni Pocaterra di Roma il 3 ottobre 2017
Statuto della Società Italiana di Flebolinfologia
registrato presso il notaio Lorenzo De Menna di Roma il 31 maggio 2019
Statuto della Società Italiana di Flebolinfologia attualmente vigente
Art. 1
E’ costituita la Società Italiana di Flebolinfologia (SIFL), di seguito denominata semplicemente Società. Tale Società non ha fini di lucro. Ha diffusione a carattere nazionale. Si pone come scopo quello di promuovere e diffondere il corretto approccio diagnostico-terapeutico alle malattie dei sistemi venoso e linfatico. Tale Società ha altresì lo scopo di valorizzare la figura del Flebologo e del Linfologo, favorendone il perfezionamento post-universitario al fine di definirne, accrescerne, qualificarne la professione e la professionalità. Il patrimonio della Società è costituito dalle quote sociali che i singoli Soci sono tenuti a versare annualmente.
Art. 2
La Società persegue i seguenti obiettivi:
a) offrire ai medici un serio, appropriato e qualificato aggiornamento nel campo della Flebologia e della Linfologia, anche nella sua pratica ambulatoriale, tutelando e difendendo i diritti del malato con la formazione di medici esperti e qualificati.
b) definire e migliorare le misure di prevenzione e le tecniche diagnostico-terapeutiche delle suddette patologie.
c) promuovere mediante borse di studio, contributi o premi, quelle attività scientifiche che apportino nuove e importanti nozioni in campo flebolinfologico.
d) organizzare congressi, simposi nazionali ed internazionali, corsi di aggiornamento.
Art. 3
Possono essere Soci i laureati in Medicina e Chirurgia che dimostrino particolare interesse allo studio e alla terapia delle malattie dei sistemi venoso e linfatico. E’ prevista l’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso di tali requisiti, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la Società rappresenta.
Art. 4
La Società ed i suoi legali rappresentanti godono di piena autonomia ed indipendenza e non esercitano attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
Art. 5
La Società non svolge in via diretta né indiretta attività sindacale, né ha finalità di tutela sindacale dei propri associati.
Art. 6
La Società prevede la dichiarazione e la regolazione di eventuali conflitti di interesse.
Art. 7
La Società si compone di Soci Fondatori, Ordinari, Onorari, Aderenti.
a) sono Soci Fondatori coloro che compaiono nell’atto costitutivo della Società. Essi sono di diritto anche Soci Ordinari. Sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Hanno diritto al voto.
b) diventano Soci Ordinari tutti coloro che in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, presentano regolare domanda di ammissione alla Società sul modello ufficiale SIFL da inviare, unitamente al Curriculum Vitae, al Presidente della Società, al Segretario Esecutivo o ad un altro membro del CD che ne cura la presentazione in Consiglio Direttivo. Le domande vengono esaminate dal Consiqlio Direttivo della Società per l’approvazione finale ed il riconoscimento ufficiale. Coloro i quali sono riconosciuti come soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. I Soci Ordinari fanno parte e hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci. Possono far parte del Consiglio Direttivo e, nello stesso organismo, hanno diritto di voto.
c) sono Soci Onorari coloro che, sulla base di indiscussa notorietà scientifica, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati dall’Assemblea. Non hanno diritto di voto.
d) sono Soci Aderenti coloro che, pur avendo interessi specifici in campo flebolinfologico, non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 per poter essere Soci Ordinari. Non hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci.
Art. 8
Sono Organi della Società:
a) il Presidente
b) il Consiglio Direttivo
c) l’Assemblea dei Soci
Art. 9
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società; resta in carica 3 (tre) anni e non è ricandidabile nella successiva tornata elettorale; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale; adempie a tutte le funzioni Presidenziali; può essere sostituito da uno dei Vice-Presidenti; ha facoltà di delegare Soci Ordinari in regola con la quota sociale annuale a compiti ed attività specifiche nei tempi e con le modalità indicate, di volta in volta, nella stessa delega. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti a scrutinio segreto.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo della Società è formato da diciotto membri:
– un Presidente
– un Presidente uscente
– un Presidente Eletto
– due Vice-Presidenti
– un Tesoriere
– un Segretario Generale
– un Segretario Esecutivo
– dieci Consiglieri, tutti con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo viene eletto, nei singoli ruoli, dall’ Assemblea dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale in apposite elezioni da tenersi ogni tre anni. Ogni socio può candidarsi per un solo ruolo del Consiglio Direttivo mediante presentazione della propria candidatura al Presidente ed al Segretario Esecutivo della Società da novanta a trenta giorni prima della data delle elezioni. L’elenco dei candidati compare sul sito web istituzionale della Società così che tutti i Soci ne siano a conoscenza. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e viene eletto per ogni ruolo del Consiglio Direttivo il socio che ha riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno o quando ne faccia richiesta, per cause motivate, il Presidente o un gruppo di almeno 8 Consiglieri. Le convocazioni vengono fatte con un preavviso di almeno quindici giorni. I Consiglieri possono essere rappresentati per delega, ma ciascun Consigliere può avere al massimo due deleghe Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere rieletti. Il Consiglio discute ed approva le domande di iscrizione alla Società dei nuovi Soci.
Art. 11
L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari e Aderenti. Si riunisce almeno una volta l’anno con preavviso minimo di 15 giorni, su convocazione del Presidente. Elegge il Consiglio Direttivo della Società ogni tre anni e delibera su eventuali modifiche o integrazioni dello Statuto societario a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto. Sono ammessi all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale, incluse quelle pregresse, pari a Euro 50,00 (cinquanta). Non viene accettata, pena la decadenza dalla qualifica di Socio, una morosità superiore al biennio. Il pagamento annuale della quota di socio deve pervenire entro i seguenti termini:
a) entro la fine dell’anno solare per gli anni non elettorali.
b) entro il termine ultimo di 4 mesi prima della data delle elezioni per l’anno in cui si tengono le elezioni societarie.
Il mancato rispetto dei termini indicati fa decadere automaticamente dal diritto di appartenenza all’elettorato attivo fino a completa risoluzione del “debito”. L’Assemblea dei Soci approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo della Società presentato dal Tesoriere, che viene pubblicato sul sito web istituzionale della Società.
Art. 12
Il Tesoriere sovraintende alla gestione finanziaria della Società in conformità al bilancio; redige il bilancio preventivo e consuntivo; cura le riscossioni; tiene aggiornati i registri contabili in modo da presentarli a chiunque ne abbia veste giuridica. Per delega del Presidente egli deve provvedere alla gestione amministrativa ordinaria e deve presentare il Bilancio preventivo e consuntivo della Società, che viene approvato annualmente dall’Assemblea. Il bilancio preventivo e il bilancio consultivo, una volta approvati dall’Assemblea dei Soci, vengono pubblicati sul sito web istituzionale della Società con l’indicazione di eventuali incarichi retribuiti, in maniera che tutti i Soci vengano messi a conoscenza della gestione amministrativa e contabile della Società stessa.
Art. 13
Il Segretario Esecutivo redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente; cura i comunicati stampa; cura l’archivio dei documenti della Società, anche di quelli redatti in maniera digitale; cura l’esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea; provvede infine alla gestione ordinaria della Società (corrispondenza, elenco soci, ecc.)
Art. 14
E’ previsto un Comitato Scientifico costituito da quattro membri, eletto dal Consiglio Direttivo della Società ogni tre anni, per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L’attività scientifica sarà pubblicata sul sito web della società ed aggiornata costantemente.
Art. 15
I legali rappresentanti, gli amministratori o i promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società.
Art. 16
È fatto divieto di retribuzione delle cariche sociali.
Art. 17
La Società è organizzata nelle seguenti Sezioni Regionali, ognuna delle quali è presieduta da un Coordinatore Regionale:
1) Sezione Abruzzo
2) Sezione Calabria
3) Sezione Campania
4) Sezione Emilia-Romagna
5) Sezione Lazio
6) Sezione Lombardia
7) Sezione Marche
8) Sezione Molise
9) Sezione Puglia
10) Sezione Sicilia
11) Sezione Toscana
12) Sezione Trentino-Alto Adige
13) Sezione Veneto
Rimane aperta la possibilità di integrare queste Sezioni con altre, qualora ce ne fosse richiesta.
Art. 18
La sede e la segreteria tecnica della Società sono in Napoli presso “EUBEA S.R.L.”, via Michele Pietraval1e, n. 11.
Art. 19
Il presente Statuto, dopo la registrazione ufficiale presso uno studio notarile, viene pubblicato sul sito web della Società Italiana di Flebolinfologia all’indirizzo “http://www.sifl.it”.